l Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, quale autorità comunale di Protezione Civile, ha emanato l’ordinanza n. 53/2019 che prevede una serie di obblighi e divieti per la prevenzione incendi.
– Dal 15 giugno al 15 ottobre in prossimità di boschi, terreni, strade comunali e provinciali, scattano i divieti assoluti di: accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere ogni operazione che possa generare fiamma libera con pericolo d’innesto. Vietato anche fumare nei pressi di boschi, terreni, strade comunali e provinciali.
– Fino al 14 giugno e poi dal 16 ottobre al 31 dicembre, è consentita la combustione di materiale da sfalci da potatura solo dalle ore 6 alle ore 9, ad esclusione delle giornate calde e ventose, con un limite massimo di tre metri steri (ossia metri cubi) per ettaro.
Per quanto riguarda gli obblighi:
– I proprietari o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, devono provvedere a ripulire a proprie spese dette aree eliminando ogni forma di vegetazione, sterpaglie, rifiuti ed altro materiale che possa rappresentare pericolo di incendi. Le aree dovranno essere libere e pulite per tutto il periodo estivo.
Per i terreni di ampie dimensioni (almeno 3.000 metri quadri) è consentita la realizzazione di viali parafuoco al posto della pulizia.
Si ricorda alla cittadinanza che gli sfalci da potatura possono essere conferiti nell’area comunale di via Dei Giardini Fioriti, in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12.
Nel caso di inosservanza dell’ordinanza sindacale sono previste sanzioni pecuniarie da 168 euro a 674 euro per la mancata eliminazione sterpaglie; da 1.032 a 10.329 euro per azioni per determinino innesco di un incendio, salvo casi più gravi punibili con la reclusione.