ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 366 del 11/12/2023
Oggetto: Istituzione senso unico di marcia sul Lungomare Fata Morgana nel tratto che va dalla Via Mario Fani alla
Via del Mare
IL DIRIGENTE
Premesso che, il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. prescrive:
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli Enti proprietari, attraverso
gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i
prescritti segnali…”, ai sensi dell’art. 5, al c. 3;
L’Ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o
per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade..…, ai sensi dell’art. 6, al comma 4;
Rilevato che i lavori di realizzazione della pista ciclabile cittadina hanno sensibilmente ristretto la carreggiata
utile al transito dei veicoli del Lungomare Fata Morgana;
Visti gli articoli 5, comma 3, e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 ed il rispettivo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”,
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Atteso che la porzione di carreggiata utile al transito dei veicoli è sufficiente per una sola corsia di marcia;
Considerata la necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto l’ art. 107 del T.U.E.L.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
O R D I N A
l’istituzione del senso unico di marcia sul Lungomare Fata Morgana nel tratto che va dalla Via Mario
Fani alla Via del Mare
che venga collocata la segnaletica verticale nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, così come
di seguito riportata:
1) senso unico parallelo sul Lungomare Fata Morgana, all’intersezione con la Via Mario Fani –
Figura II 348 art. 135 del Regolamento;
2) direzione obbligatoria a destra in corrispondenza delle traverse che si immettono sul Lungomare
Fata Morgana – Fig. 80/c Art. 122 del Regolamento;
3) senso vietato sul Lungomare Fata Morgana, all’intersezione con la Via del Mare – Figura II 47 art.
116 del Regolamento.
La presente ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere nota la predetta
prescrizione agli utenti della strada, a cura del personale addetto alla segnaletica stradale.
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
sito istituzionale dell’Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it.
Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Palermo
ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo on line del sito istituzione dell’Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare il presente
provvedimento.
Il Responsabile del procedimento
f.to BUCCA VINCENZO
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993
Attestazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
11/12/2023 registrata al n° 4885 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mazara del Vallo, lì 11/12/2023 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino