L’associazione familiare “Abilmente Uniti” Onlus, che si occupa della tutela dei diritti delle persone con disabilità, con l’appoggio del proprio referente legale l’Avv. Chiara Garacci diffida il distretto socio sanitario n.53 per garantire il diritto alla libera scelta alle persone con disabilità grave.
Il Distretto Socio Sanitario n. 5, con Comune capofila Mazara del Vallo, con nota del 24/06/2020 ha reso noto che è intenzione dello stesso avviare immediatamente i Patti di Servizio attraverso la sola erogazione di servizi territoriali in forma diretta, violando quanto espressamente sancito dalla Legge Regionale n. 8 del 9 maggio 2017 e dalla Nota Prot. n. 10921/Servizio 7 . L’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro prevede espressamente la facoltà di scelta del soggetto fruitore del servizio sulle modalità di erogazione degli stessi, in forma diretta o indiretta.
Tale nota cita testualmente: nonostante i solleciti del Dipartimento dell’Assessorato, un pesante ritardo nell’utilizzo delle risorse economiche stanziate, ai fini dell’erogazione dei servizi socio assistenziali in favore dei disabili gravi, sollecitando gli Enti Locali alla sottoscrizione dei Patti di servizio e l’immediata erogazione dei servizi secondo le modalità previste dall’art. 9 della L.R. n. 8 del 9/5/2017, che dispone forme di assistenza diretta o indiretta, quest’ultima ammessa previa scelta dei soggetti destinatari.
La legge Regionale n.8 del 9 maggio 2017 all’ articolo 9 ha espressamente previsto che: “Il Fondo” finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del “Fondo”, nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni [19]:
a) soggetti accreditati di cui all’albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.
L’avviso uscito il 24/06/2020 non tiene in considerazione tale legge negando di fatto la libertà di scelta alle persone diversamente abili, imponendo loro la sola forma diretta, cioè l’erogazione del servizio tramite cooperativa.
L’Associazione Abilmente Uniti in rappresentanza di tantissime famiglie rileva che imporre l’erogazione di servizi in forma diretta senza consentire loro la possibilità di scegliere la forma di erogazione monetaria indiretta sia pregiudizievole ed illegittimo nei confronti delle persone con disabilità grave, le quali hanno il diritto di scegliere con chi stare e da chi farsi assistere nel pieno rispetto del diritto alla libertà personale, che gli permetterebbe inoltre di rimanere nel proprio domicilio.
Tantissime sono le leggi sia a livello Nazionale che Europeo che sanciscono il diritto alla libera scelta. Tra queste:
Gli Articoli 3 e 9 della Convenzione Onu sui diritti della persona con disabilità;
I Principi generali della presente Convenzione sono: a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
Vita indipendente ed inclusione nella comunità : Gli Stati parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede la modifica dell’avviso del Distretto Socio Sanitario n. 53 del 24/06/2020, prevedendo anche l’erogazione dei servizi in forma indiretta come previsto dalle disposizioni normative sopra indicate.
In caso di mancato riscontro le famiglie delle persone con disabilità grave adiranno le vie legali a tutela delle loro ragioni. Chiunque voglia unirsi alla nostra battaglia ci può contattare liberamente.
PELLICANE VALERIE
AVV. CHIARA GARACCI