Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
VISTA la nota informativa, pervenuta in data 17/06/2025 ed assunta a protocollo nr. 10217 di questo Comando, esitata da Nave Levanzo, con la quale è stato richiesto il supporto logistico per la sosta nel porto di Mazara del Vallo nell’ambito attività di rappresentanza;
VISTA la nota informativa protocollo nr. 10441 datata 20/06/2025 di questo Comando e trasmessa a Nave Levanzo;
VISTA la propria Ordinanza n. 28/2020 datata 24/11/2020 relativa alla circolazione veicolare nell’ambito portuale di Mazara del Vallo e le successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO necessario regolamentare le aree portuali interessate dalla manifestazione al fine di scongiurare interferenze tra la stessa e le diverse attività che si sviluppano nell’ambito portuale di Mazara del Vallo;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare il pubblico uso dello spazio portuale relativo alla circolazione veicolare e pedonale nel Porto di Mazara del Vallo;
RENDE NOTO
Che nelle giornate comprese tra venerdì 27/06/2025 e domenica 29/06/2025, presso la Banchina “Ruggero II” sarà ormeggiata Nave Levanzo; nell’occasione della sosta dell’unità navale saranno ammesse le visite a bordo aperte della popolazione nei seguenti orari:
- dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- dalle ore 16.00 alle ore 18:00.
ORDINA
Art. 1
(Norme generali)
Durante gli orari di cui al rende noto sarà consentito l’accesso all’area portuale prospicente l’approdo, come meglio rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico e parte integrante della presente Ordinanza (Allegato 1).
Le persone che intendessero prendere parte alle visite a bordo dell’unità navale negli orari di visita descritti in premessa potranno accedere all’area portuale parcheggiando le proprie autovetture negli appositi spazi rientranti nelle seguenti aree:
- a) lungo il molo centrale, negli appositi stalli individuati in prossimità dello spartitraffico, ove sono installate le torri faro;
b) al centro del Molo “Vespri Siciliani”, in senso obliquo, negli spazi destinati al parcheggio.
Qualora lo spazio disponibile si rivelasse insufficiente, il personale preposto della Capitaneria di Porto, presente in loco, fornirà indicazioni sulle aree di sosta alternative.
Infine in tutti i rimanenti spazi all’interno del Porto Nuovo è permanentemente vietata la sosta, ed in particolare:
- nelle aree circostanti i depositi interrati di carburante ed i punti di erogazione, che dovranno essere delimitate con una linea continua di colore giallo;
- lungo le banchine “Ammiraglio Francese” (limitatamente al lato esposto al mare), “Vespri Siciliani”, “Ruggero II”, “Mokarta” e le calate “San Vito” e “Scalabrini”;
- lungo la carreggiata del Viale Guardia Costiera, dalla Capitaneria di porto fino all’intersezione con il prolungamento della Calata “San Vito”;
- lungo tutto il perimetro della Capitaneria di Porto, a meno di 5 metri di distanza.
Durante l’orario delle visite dovrà essere assicurata a cura dell’Organizzazione la presenza di almeno 1 addetto alla vigilanza, presente almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’accesso dei visitatori, che dovrà posizionarsi presso il varco di accesso alla Banchina Ruggero II e che avrà il compito di indirizzare il personale diretto a bordo dell’unità il cui accesso sarà consentito esclusivamente a piedi.
L’organizzazione delle aree a terra opportunamente evidenziate nella planimetria e riservate all’accoglimento dei visitatori in attesa di salire a bordo rimane ad esclusivo carico del personale della Marina Militare.
Art. 2
(Divieti)
Sono vietati il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo nell’area di Security portuale.
Tali disposizioni non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dal personale militare presente.
Art. 3
(Deroghe)
Non sono soggetti ai divieti di cui all’articolo precedente il personale ed i mezzi della Guardia Costiera e della Marina Militare per l’espletamento dei rispettivi compiti di istituto.
Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)
La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della circolazione, di vigilanza e di polizia marittima.
Motivo per il quale si richiede di:
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l’ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente stradale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza; i contravventori alle citate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi, ai sensi del Codice della Strada, degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 272/99.
L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la dovuta sicurezza.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it.
Mazara del Vallo, lì (vedasi protocollo informatico)
- IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA t.a.
IL COMANDANTE IN II – C.F.(CP) Amleto PICCINNO
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)