Zona: Tratto di mare in prossimità di Capo Feto (Mazara del Vallo – Trapani), dove atterra il gasdotto proveniente dalla Tunisia. Periodo: dal 28/08/2019 al 12/09/2019 Richiedente: Università degli Studi di Palermo Responsabile: Prof. Sebastiano Calvo, responsabile dell’attività per INSTM-UNIPA Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo: VISTA la nota assunta a prot. n. 10901 in data 31/07/2019, presentata dall’Università degli Studi di Palermo relativamente all’attività di rilievi acustici, ripristino e monitoraggio dello specchio acqueo in prossimità di Capo Feto; VISTO il nulla-osta protocollo n. 53412/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI datato 26/08/2019 del Comando Marittimo Sicilia; VISTO il nulla-osta protocollo n. 0008479 datato 12/08/2019 del Istituto Idrografico della Marina; VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 1085/77 (G.U. del 17.02.98); VISTA la legge n. 616 del 05/06/62 sulla Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare ed il relativo Regolamento approvato con DPR n.435 del 08.11.91; VISTO il D.P.R. n. 435/1991 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”; VISTO il D.M. n. 218/2002 “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”; VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del Regolamento d’esecuzione; CONSIDERATO che la citata richiedente è già titolare del nullaosta dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di Trapani prot. n.37957 del 03/06/2009; CONSIDERATO che la citata richiedente è già titolare del nullaosta del Gasdotto T.M.P.C., titolare della concessione dell’area in oggetto, rilasciato in data 11/04/2019 DIR/49-19; CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento delle attività operate dalla Università di Palermo nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo ed in ogni caso sino al limite esterno delle acque territoriali italiane, così come determinate dal D.P.R. 816/ 77; RITENUTA la necessità di disciplinare, con propria Ordinanza, l’uso del bene pubblico sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
R E N D E N O T O
Che dal 28/08/2019 fino al 12/09/2019, per una durata presumibile di 15 giorni, l’Università di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, per mezzo di personale dell’Università di Palermo e della società Biosurvey, effettuerà una campagna di rilievi acustici, ripristino e monitoraggio dello specchio acqueo in prossimità di Capo Feto. Il personale sopra citato opererà a
bordo del BATTELLO PNEUMATICO PA3961 e della M/N “ANTONINO BORZÌ” PA3913R, unità che per tutta la durata della predetta campagna di ricerca dovranno essere considerata come NAVI CON MANOVRABILITA’ LIMITATA ai sensi della regola 3) lett. II) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare. Le operazioni saranno espletate mediante l’utilizzo di Multibeam, Side Scan Sonar e Sub Bottom Profiler con la finalità di caratterizzare l’area oggetto dell’intervento, con supporti biodegradabili ai fini della riforestazione dei fondali che occuperanno una superficie complessiva di circa 300 mq. Le attività avranno luogo all’interno dell’area delimitata dai seguenti punti di coordinate (WGS84):
O R D I N A
Art. 1 (Divieti – Condotta delle unità in prossimità dell’area interessata dalle attività di indagine) A decorrere dal 28/08/2019 e fino a tutto il 12/09/2019, nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, sono vietate le seguenti attività: 1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale; 2. praticare la balneazione; 3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 4. svolgere attività di pesca di qualunque natura; 5. ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata. Le unità in transito in prossimità del BATTELLO PNEUMATICO e della M/N “ANTONINO BORZÌ” dovranno procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio dal personale operante sul battello. Le suddette unità, nello specifico, dovranno navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento) dal BATTELLO PNEUMATICO e dalla M/N “ANTONINO BORZÌ”.
Art. 2 (Deroghe) Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: – le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali; – le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità perseguite dall’ente di appartenenza.
Art. 3 (Prescrizioni a carico del responsabile delle attività di ricerca) Il responsabile dell’attività di ricerca scientifica, il Prof. Sebastiano Calvo, dovrà avere cura di: 1.1. comunicare l’inizio e la fine dell’attività alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, nonché modifiche o cambiamenti rispetto alle indicazioni fornite nell’istanza iniziale; 1.2. curare che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo-marine favorevoli e che le stesse non siano eseguite in presenza di scarsa visibilità; 1.3. sospendere le operazioni in atto qualora le condizioni meteo-marine sopravvenute ne rendano difficile la prosecuzione; 1.4. disporre un’adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di mt 100 dal BATTELLO PNEUMATICO e dalla M/N “ANTONINO BORZÌ”;
Punto Latitudine (N) Longitudine (E) A 37°39’25.473” 12°31’44.697” B 37°39’18.464” 12°32’33.161” C 37°38’26.966” 12°31’31.714” D 37°38’22.524” 12°32’17.843”
1.5. verificare che sulle unità siano inalberati, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972, anche il segnale bilettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S.; 1.6. in caso di nebbia, foschia, forti piovaschi o comunque all’insorgere di condizioni meteo-marine tali da limitare la visibilità, la nave dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alle regola 35 del “Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare 1972”; 1.7. assicurarsi che durante le attività l’ascolto radio continuo sul canale 16 VHF (156.800 MHz) funzioni correttamente; 1.8. le unità utilizzate dovranno essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico scientifico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di sicurezza; 1.9. utilizzare soltanto attrezzature ed apparecchi subacquei preventivamente testati con regolare certificazione di collaudo o di conformità; 1.10. assicurarsi che tutto il personale impiegato nelle operazioni sia coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, possegga una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi; 1.11. nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare, all’interno delle acque del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, sia tempestivamente data comunicazione a questa Capitaneria di porto specificando inoltre: modalità di segnalazione; posizione; motivi mancato recupero; azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione. 1.12. emettere messaggi di “SECURITE'” sul canale 16 (156.800 Mhz), contenenti informazioni circa la sua posizione e la distanza alla quale le navi in transito dovranno mantenersi, qualora la zona di mare interessata presenti un’intensità di traffico tale da richiederne la trasmissione; 1.13. adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere. In ogni caso è fatto assoluto divieto d’impiego di esplosivi; 1.14. non arrecare danni alle risorse biologiche marine né impedimento all’esercizio della pesca, al di fuori dell’area di operazioni; 1.15. adottare la massima cautela, nello svolgimento dei lavori, data la presenza in zona del Metanodotto Algeria – Italia, dei cavi telefonici e delle condotte sottomarine indicate sulla carta nautica n. 18; 1.16. comunicare tempestivamente al Comando Marittimo Sicilia, nonché a questa Capitaneria di Porto, l’eventuale ritrovamento di residuati bellici o masse ferrose potenzialmente riconducibili ad ordigni bellici, provvedendo a: a. evitare di intervenire e delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione; b. in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco; c. mantenere la sorveglianza continua della zona; d. fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica; 1.17. comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima, nonché alla Soprintendenza del Mare, presso l’Assessorato regionale dei Beni Culturali, l’eventuale ritrovamento di reperti archeologici sommersi; 1.18. rispettare i divieti e le prescrizioni disposte da MARISICILIA con il nulla osta in premessa citato; 1.19. segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività; 1.20. munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Art. 4 (Prescrizioni particolari per l’esecuzione dei rilievi batimetrici e morfologici) Nell’esecuzione della campagna di attività scientifiche, il responsabile delle operazioni ha l’obbligo di adempiere alle seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini dell’aggiornamento della Documentazione nautica nazionale:
a. sia posta la massima attenzione alla consultazione della Documentazione nautica relativa ai punti interessati dall’attività di ricerca a mezzo degli strumenti di cui al RENDE NOTO; b. sia segnalato all’Istituto Idrografico della Marina, per il tramite di questa Autorità Marittima, ogni eventuale individuazione di oggetti non riportati sulla Documentazione nautica; c. ai sensi del DPR 90/2010, art. 222, siano inviati all’Istituto Idrografico della Marina, per il tramite di questa Autorità Marittima, tutti i dati delle eventuali misurazioni idrologiche ed oceanografiche effettuate, in formato digitale, entro 180 giorni dal termine dell’attività; d. i rilievi batimetrici dovranno essere eseguiti in conformità al disciplinare tecnico I.I.3176 approvato dall’Istituto Idrografico della Marina, reperibile sul sito: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/idrografico/Doc uments/disciplinare_tecnico_2016/2_II_3176.pdf.
Art. 5 (Disposizioni finali e sanzioni) Il Sig. Sebastiano Calvo, a seguito della notifica e con l’accettazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l’Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra menzionati. La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. I contravventori alla presente ordinanza: a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 decreto legislativo 171/2005; b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.
Mazara del Vallo, lì 27/08/2019.
IL COMANDANTE C.F. (CP) Maurizio RICEVUTO (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82)
Allegato 1 Ordinanza n. __/2019 del __/08/2019 Stralcio cartografico